Sez. 2, Sentenza n. 657 del 09/03/1973 (Rv. 362767 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il giudice di merito che accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente e, pertanto, non incorre nel vizio di insufficiente motivazione se non nel caso in cui non esamina le censure mosse dalle parti all'opera del consulente, sempre che esse siano precise, circostanziate e tali da portare, ove se ne accerti il fondamento, ad un giudizio diverso da quello espresso nella consulenza. (Conf 1856/70, mass n 347849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)