Sez. 3, Sentenza n. 21249 del 29/09/2006 (Rv. 593596 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Attraversamento - Responsabilità del conducente investitore - Esclusione - Condizioni - Impossibilità di evitare l'evento - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)