Sez. 2, Sentenza n. 43419 del 07/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016) Rv. 267968 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto d'urgenza del P.M. - Trasmissione al giudice per la convalida entro ventiquattro ore - Natura ordinatoria del termine - Sussistenza - InutilizzabilitĂ per il caso di convalida comunque intervenuta entro quarantotto ore dal decreto - Sussistenza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
In tema di intercettazioni, il termine di cui all'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., previsto per la trasmissione al giudice della convalida del decreto con il quale il pubblico ministero abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa, presenta carattere meramente ordinatorio, sicchè la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso in cui il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)