diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3642 del 12/02/2021 (Rv. 660493 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Trattazione della causa - Necessità- Invito a precisare le conclusioni- Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660493-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'inosservanza della previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., e che integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non può desumersi unicamente dal fatto che il collegio abbia invitato le parti a concludere, in quanto la precisazione delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione e dunque prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)