Sez. 5, Sentenza n. 269 del 29/11/2000 Ud. (dep. 15/01/2001) Rv. 217971 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Indicazione delle circostanze su cui deve vertere la prova - Riferimento "per relationem" - Possibilità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
In tema di prova testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze su cui deve cadere l'esame del testimone è assolto anche "per relationem", con il semplice riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione (fattispecie riguardante l'esame del verbalizzante che aveva operato il sequestro di un documento costituente corpo di reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)