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Sez. L, Ordinanza n. 34943 del 30/12/2024 (Rv. 673326-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Domanda di rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Previa domanda amministrativa - Necessità - Mancanza - Effetti - Intrasmissibilità del diritto agli eredi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673326-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

La domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente all'erogazione della prestazione, sicché, in mancanza di tale domanda, che ha carattere costitutivo, il relativo diritto, non essendo stato acquisito al patrimonio del lavoratore, neppure è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto del coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità, alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, non avendo la moglie deceduta presentato domanda amministrativa).

Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)