Sez. 1, Ordinanza n. 9779 del 14/04/2025 (Rv. 674268-01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI | Società a partecipazione pubblica - Divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali ex art. 13, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 (ratione temporis applicabile) - Applicabilità alle società a partecipazione pubblica che svolgono attività esterna di erogazione di un pubblico servizio - Esclusione - Ragioni.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI
In tema di società a partecipazione pubblica, il divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali, ex art. 13, comma
1, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2006 (nel testo ratione temporis applicabile), colpisce le società pubbliche strumentali alle Amministrazioni regionali o locali che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, e non anche le società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali esercenti attività d'impresa per conto di enti pubblici, in quanto, trattandosi di disposizione introdotta per evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa possa esercitare allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali può godere come Pubblica Amministrazione, costituisce una norma a carattere eccezionale, che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti.
Decreto Legge 04/07/2006 num. 13 com. 1, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)