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Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/2000 (Rv. 532742 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Modifica dei criteri di ripartizione delle spese generali fissati dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento contrattuale - In difetto del consenso di tutti i condomini - Nullità della delibera - Sussistenza - Conseguenze - Esperibilità dell'azione di nullità anche da parte del condomino consenziente.
Stato
decisa il 2000-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532742-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

È affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 cod. civ.) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune, e ciò perché il riparto in base all'uso differenziato, previsto dal secondo comma del citato articolo 1123, non è applicabile alle spese generali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)