Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/2000 (Rv. 532742 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Modifica dei criteri di ripartizione delle spese generali fissati dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento contrattuale - In difetto del consenso di tutti i condomini - Nullità della delibera - Sussistenza - Conseguenze - Esperibilità dell'azione di nullità anche da parte del condomino consenziente.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
È affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 cod. civ.) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune, e ciò perché il riparto in base all'uso differenziato, previsto dal secondo comma del citato articolo 1123, non è applicabile alle spese generali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)