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Sez. 1, Sentenza n. 25275 del 16/04/2008 Ud. (dep. 20/06/2008) Rv. 240454 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Modalità terroristiche dell'azione - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240454-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE

Tra i motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., non rientra quello di avere agito con modalità terroristiche, in quanto la citata norma conferisce rilevo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, perciò, un parametro socio-morale fondato sul consenso, inadeguato al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)