Sez. L, Sentenza n. 89 del 08/01/1979 (Rv. 396135 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CORRESPONSIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI SOMME A TITOLO DI INDENNITA DI ANZIANITA - NATURA DI SEMPLICI ACCONTI SULLA FUTURA INDENNITA - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CORRESPONSIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI SOMME A TITOLO DI INDENNITA DI ANZIANITA - NATURA DI SEMPLICI ACCONTI SULLA FUTURA INDENNITA - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
L'indennita di anzianita va determinata in relazione alla retribuzione percepita dal prestatore d'opera all'atto della definitiva cessazione del rapporto ed al numero complessivo degli anni di servizio; pertanto, la corresponsione, in pendenza del rapporto di lavoro, di somme a titolo di indennita di anzianita costituisce dazione di semplici acconti sulla futura indennita, che va liquidata sempre in riferimento al momento della cessazione del rapporto, e con il computo, ai fini di tale liquidazione, anche del periodo per il quale l'acconto e stato corrisposto. (V 897/77, mass n 384608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)