Sez. 2, Sentenza n. 17216 del 11/08/2011 (Rv. 618782 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE | Errore sulle caratteristiche di edificabilità del fondo compravenduto - Errore sulle qualità dell'oggetto del contratto - Configurabilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE
L'errore sulle caratteristiche di edificabilità del fondo compravenduto, anche se provocato dall'ignoranza della disciplina urbanistica, deve essere ricondotto all'errore sulle qualità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1429, n. 2, cod. civ., piuttosto che all'errore di diritto, perché la destinazione del fondo è attinente alle sue caratteristiche reali, in senso funzionale, economico e sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)