DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
Testo in vigore al
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutte le discariche definite nell'articolo 2, lettera g).
2. Fatta salva la legislazione comunitaria vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
— lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;
— l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
— il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
— il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.
3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.
4.
Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della presente direttiva in parte o in tutto non applicabili:
a) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;
b) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.
Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati.
5. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che ai depositi sotterranei quali definiti nell'articolo 2, lettera f), della presente direttiva possono non applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13, lettera d), all'allegato I, punti 2, eccetto il primo trattino, 3, 4 e 5 e all'allegato III, punti 2, 3 e 5 della presente direttiva.
Art. 4
Categorie di discariche Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
— discarica per rifiuti pericolosi;
— discarica per rifiuti non pericolosi;
— discarica per rifiuti inerti.
Art. 5
Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica
1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.
2.
In base a tale strategia:
a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.
Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.
Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c).
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti liquidi;
b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;
c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;
d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm);
e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II.
4. È vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità.
Art. 6
Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche Gli Stati membri provvedono affinché:
a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;
b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
c) le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate:
i) per i rifiuti urbani;
ii) per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II;
iii) per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto iii), conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti.
Art. 7
Domanda di autorizzazione Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:
a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;
c) la capacità prevista del luogo di smaltimento;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati8, le informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva;
i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.
Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.
Art. 8
Condizioni per la concessione dell'autorizzazione Gli Stati membri adottano misure affinché:
a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:
i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;
ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;
iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;
b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;
c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.
Art. 9
Contenuto dell'autorizzazione A specificazione e complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 9 della direttiva 96/61/CE, l'autorizzazione della discarica deve indicare almeno:
a) la categoria della discarica;
b) l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella discarica è autorizzato;
c) le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
d) l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 12 e 13 e dell'allegato III.
Art. 10
Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche
Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente9, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.
Art. 11
Procedure di ammissione dei rifiuti
1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:
a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;
b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:
— controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE e, ove appropriato, i documenti richiesti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio10;
— ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II, punto 5. I campioni sono conservati almeno un mese;
— iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine, della data di consegna, del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario;
c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;
d) fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica, il gestore notifichi senza indugio alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti.
2.
Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della presente direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
— siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato; e che
— sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla quantità e, se possibile, sul tipo di rifiuti destinati a dette discariche esonerate formino parte delle relazioni elaborate a scadenza regolare sull'attuazione della direttiva e destinate alla Commissione.
Art. 12
Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti seguenti:
a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III.
b) Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono adottate a spese del gestore.
c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti.
Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente e comunque almeno una volta l'anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche.
Art. 13
Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell'autorizzazione:
a) la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:
i) quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione, oppure
ii) con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, oppure
iii) su decisione motivata dell'autorità competente;
b) la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;
c) dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.
d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato III.
Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;
Art. 14
Discariche preesistenti Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:
a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;
b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;
c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;
d) i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;
ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.
Art. 15
Obbligo di riferire
Con scadenza triennale gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5. Detta relazione viene elaborata in base ad un questionario o ad uno schema preparato dalla Commissione secondo la procedura stabilita dall'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE11. Il questionario o schema viene inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo compreso nella relazione. la relazione viene inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del corrispondente periodo triennale.
La Commissione pubblica una relazione della Comunità sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni da parte degli Stati membri.
Art. 16
Comitato
Tutte le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e le proposte di normalizzazione relative ai metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche vengono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della presente direttiva. Qualsiasi modifica degli allegati sarà apportata solo conformemente ai principi stabiliti negli allegati della presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, il comitato osserva quanto segue: tenendo conto dei principi e delle procedure generali per la verifica e l'ammissione dei rifiuti e dei criteri di ammissione di cui all'allegato II, devono essere fissati criteri specifici e/o metodi di prova e valori limite associati per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, tipi specifici di discariche nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. Le proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione agli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
La Commissione, assistita dal comitato, adotterà disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11 della presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore e in materia di modifica delle predette disposizioni, ove necessario.
Art. 17
Procedura di comitato
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure prospettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
Quando le misure prospettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.
Art. 18
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 19
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 20
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. FISCHER (3) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 196), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 78).