Sez. 1, Sentenza n. 7666 del 26/03/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 150015 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NEI DELITTI COMMESSI PER FINALITÀ POLITICHE - FINALITÀ CONTRARIE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NEI DELITTI COMMESSI PER FINALITÀ POLITICHE - FINALITÀ CONTRARIE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
L'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nei delitti commessi per finalità politiche è inapplicabile quando i motivi politici ispiratori dell'Azione criminosa, come il finanziamento di un movimento estremistico, siano contrari allo ordinamento dello stato, specie se diretti a creare disordini e sovvertimento dell'ordinamento stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)