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Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 24/03/1999 (Rv. 524492 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Denunzia di omessa motivazione circa la novità della domanda - Onere del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524492-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che si duole dell'omessa pronunzia da parte del giudice di merito circa la novità della domanda innanzi a quest'ultimo giudice esplicitamente denunziata, ha l'onere di indicare non solo quale sia la domanda alla quale specificamente intende riferirsi e quale ne sia la caratteristica di novità rispetto alle originarie domande, ma anche di offrire il riferimento agli atti del processo dal quale la novità stessa possa desumersi (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il motivo di un ricorso nel quale erano solo elencate le conclusioni rassegnate dalla controparte nelle varie fasi del giudizio, senza esporne il contenuto, e, poi, era trascritta la comparsa conclusionale del ricorrente stesso, nel quale si denunziava la mancata corrispondenza tra le varie conclusioni che la controparte aveva rassegnato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)