Sez. 1, Sentenza n. 458 del 17/11/1982 Ud. (dep. 21/01/1983) Rv. 157015 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ O LA TUTELA - OMISSIONE - NULLITÀ - DEDUZIONE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - SANABILITÀ.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ O LA TUTELA - OMISSIONE - NULLITÀ - DEDUZIONE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - SANABILITÀ.*
La omessa notifica del decreto di citazione all'esercente la potestà o la tutela sul minore imputato non è riconducibile all'omissione della citazione, che riguarda, data l'espressione usata dalla legge, la fattispecie complessa costituita dal decreto e dalla notificazione. Pertanto detta omissione è causa di nullità soggetta a sanatoria progressiva, la cui deduzione, in Sede di legittimità, è tardiva per quanto concerne il giudizio di primo grado. (prima della legge del 1977 n. 532; (V mass n 087029, Sezioni Unite; (V mass n 145070, dopo; (V mass n 141124; (V mass n 136500).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)