Sez. L, Sentenza n. 1514 del 22/04/1977 (Rv. 385228 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
In applicazione del principio normativo generale per cui il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, neppure nell'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita puo configurarsi il diritto alle prestazioni previdenziali quando preesista alla Costituzione del rapporto assicurativo uno stato invalidante tale da ridurre la capacita di guadagno dell'interessato al di sotto del limite previsto per l'insorgenza del diritto a pensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)