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Sez. 1 - , Sentenza n. 26003 del 17/10/2018 (Rv. 651322 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Coobbligato del debitore fallito - Pagamento del debito - Insinuazione al passivo in via di regresso - Condizioni - Soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651322-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI

Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di ammissione al passivo del fideiussore, il quale in via transattiva aveva pagato solo una parte del credito per il quale una banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del debitore principale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 62, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)