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Sez. 6, Sentenza n. 10974 del 29/05/1986 Ud. (dep. 15/10/1986) Rv. 173987 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICO QUANTITATIVO - NOZIONE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173987-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICO QUANTITATIVO - NOZIONE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

Il concetto di "modica quantità", rilevante ai fini dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975, va collegato a quello di "dose", nel senso che la quantità di sostanza stupefacente, oggetto del fatto ascritto, non deve superare le dosi comunemente occorrenti per l'uso di qualche giorno da parte di una persona. Da ciò consegue che non può parlarsi di modica quantità nel caso che da un determinato quantitativo di sostanza stupefacente possano ricavarsi, sia pure con l'aggiunta di eccipienti, un considerevole numero di dosi comunemente commerciabile a soggetti in stato di iniziale o di più avanzata tossicodipendenza.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)