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Sez. 3, Sentenza n. 1816 del 20/03/1982 (Rv. 419656 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - MESSA IN CIRCOLAZIONE DI UNO DEI DUE VEICOLI IN CONDIZIONI DI INSICUREZZA - RICOLLEGABILITÀ ALL'AZIONE OD OMISSIONE NON SOLO DEL CONDUCENTE; MA ANCHE DEGLI ALTRI OCCUPANTI IL VEICOLO - COOPERAZIONE NEL FATTO COLPOSO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO DEI TRASPORTATI RIMASTO FERITO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE.*
Stato
decisa il 1982-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419656-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - MESSA IN CIRCOLAZIONE DI UNO DEI DUE VEICOLI IN CONDIZIONI DI INSICUREZZA - RICOLLEGABILITÀ ALL'AZIONE OD OMISSIONE NON SOLO DEL CONDUCENTE; MA ANCHE DEGLI ALTRI OCCUPANTI IL VEICOLO - COOPERAZIONE NEL FATTO COLPOSO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO DEI TRASPORTATI RIMASTO FERITO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE.*

In tema di risarcimento dei danni derivanti dallo scontro di veicoli, qualora la messa in circolazione di uno dei due mezzi, in condizioni di insicurezza (nella specie, Mancanza dei dispositivi di segnalazione luminosa), sia ricollegabile all'Azione od omissione (trascuratezza di manutenzione) non soltanto del suo conducente, ma anche degli altri occupanti, nel senso che fra costoro si sia formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi, si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'Azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte la responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell'art. 2043 cod. civ., anche il pregiudizio all'integrità fisica che uno degli occupanti abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta degli altri ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)