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Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000.

2. Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio l'ammenda non puo' essere inferiore a lire 10.000.

3. L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

4. Per i servizi abusivi di linea vale quanto e' stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - GRASSI - PELLA
- CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI