Sez. 1, Ordinanza n. 18226 del 06/06/2026 (Rv. 678836-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Azione di inefficacia - Qualificazione ex art. 64 l.fall. - Criteri - Causa concreta - Nozione - Fattispecie.
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In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità o di onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla sua causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, non potendo fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e, soprattutto, dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno, ovvero ad un risparmio di spesa; ne deriva che il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione, tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 64 l.fall., l'atto di risoluzione di una precedente donazione con retrocessione di immobile, rilevandone la natura autonoma e dispositiva, e non puramente ripristinatoria, a nulla rilevando la sopravvenuta inutilità dell'acquisto immobiliare da parte dell'impresa poi fallita).
Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)