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Sez. 5, Sentenza n. 8986 del 20/06/2002 (Rv. 555203 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Metodo analitico ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555203-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento del reddito d'impresa, in presenza di acquisti certi, la constatazione della mancata conservazione delle relative fatture ed il mancato rinvenimento, d'altronde, della merce acquistata integrano il presupposto per l'applicazione del metodo di accertamento analitico di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), primo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; tale constatazione e l'omesso rinvenimento della merce acquistata fanno ritenere provata, in assenza di una valida alternativa fornita dal contribuente, l'avvenuta vendita della merce acquistata e non rinvenuta (con l'applicazione delle ordinarie percentuali di ricarico per il computo dei ricavi), e quindi assolto, da parte dell'ufficio, l'onere della prova della pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)