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Sez. 2, Sentenza n. 9630 del 10/09/1999 (Rv. 529808 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE | Interruzione - Manifestazione della volontà del compratore di esercitare l'azione di garanzia - Obbligo di scegliere tra quanti minoris e redibitoria - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529808-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE

Costituisce atto interruttivo della prescrizione dell'azione di garanzia la manifestazione al venditore della volontà - del compratore - di volerla esercitare, ancorché il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)