Sez. 2, Sentenza n. 9630 del 10/09/1999 (Rv. 529808 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE | Interruzione - Manifestazione della volontà del compratore di esercitare l'azione di garanzia - Obbligo di scegliere tra quanti minoris e redibitoria - Insussistenza.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE
Costituisce atto interruttivo della prescrizione dell'azione di garanzia la manifestazione al venditore della volontà - del compratore - di volerla esercitare, ancorché il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)