Sez. 5 - , Ordinanza n. 19216 del 02/08/2017 (Rv. 645289 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | - Decisione in primo grado di inammissibilità della domanda - Impugnazione - Domande di merito non esaminate perché ritenute assorbite - Riproposizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d'appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado (nella specie in materia tributaria), la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l'esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)