Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 115 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14766
- Impiego pubblico
- Norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati
- Previsione di oneri finanziari
- Omessa indicazione dei mezzi per farvi fronte
- Asserita violazione del principio costituzionale secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per sostenerle
- Ius superveniens
- Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
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Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (contenente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente disposizioni a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di lavoro; ed inoltre sotto il profilo che la declaratoria di illegittimità del citato art. 6 - soggettivamente circoscritta ai Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi - debba essere estesa anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.), "i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le leggi che comportano oneri a loro carico devono curare di assicurarne la copertura finanziaria"; ed infine - muovendo dal presupposto che la declaratoria di illegittimità costituzionale considerata non riverberi i suoi effetti sui "benefici già attribuiti", il cui relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - sotto il profilo che detto articolo sarebbe ulteriormente illegittimo, con riguardo al medesimo parametro costituzionale, se "interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici attribuiti dalla legge n. 336/1970"; e denunciandosi, altresì, per asserita mancanza di copertura finanziaria, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge n. 336 del 1970. Nel corso dei giudizi a quibus è entrato invero in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; di conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della norma impugnata, si rende necessaria la rivalutazione della rilevanza delle proposte questioni tenendo conto della sopravvenuta disposizione. - S. n. 92/1981. O. nn. 9/1984 e 50/1984.
Norme impugnate
- art. 4 legge 24 maggio 1970, n. 336
- art. 2 legge 24 maggio 1970, n. 336
- art. 3 legge 24 maggio 1970, n. 336
- legge 9 ottobre 1971, n. 824
- art. 1 legge 24 maggio 1970, n. 336
Parametri
- art. 81, comma 4, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal pretore di Bologna sui ricorsi di Bartolini Virgilio ed altri contro INADEL iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1983 dal pretore di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Atzeni Desi ed altri contro INADEL iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. il dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa l'11 febbraio 1983 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Corti Leonardo e INADEL iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra A.M.A.N. contro Nevola Luigi, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
5) due ordinanze emesse il 3 e l'11 maggio 1983 dal pretore di Ancona nei procedimenti civili vertenti tra Cardinali Ciro, Paponi Adriano ed altri contro INADEL iscritte ai nn. 778 e 779 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
6) due ordinanze emesse il 23 marzo 1983 dal pretore di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra Gianni Domenico e Piscitelli Adelmo contro INADEL iscritte ai nn. 859 e 860 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin
punto 1
Ritenuto che i pretori di Bologna, Ancona e Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento all'art. 81 comma quarto Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di lavoro;
punto 2
ritenuto, d'altronde, che il pretore di Firenze, con altra ordinanza emessa l'11 febbraio 1983, ha, anch'esso, impugnato l'art. 6 della l. 824 (unitamente agli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 1970 n. 336): da parte sua ritenendo che la declaratoria di illegittimità di cui alla menzionata sentenza n. 92 del 1981 - soggettivamente circoscritta agli enti pubblici citati nel relativo dispositivo (vale a dire ai Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi) - vada estesa con riguardo anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.), "i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le leggi che comportano oneri a loro carico devono curarsi di assicurarne la copertura finanziaria";
che, infine, il Tribunale di Napoli, con ordinanza 27 aprile 1983 - muovendo dal presupposto che la pronuncia costituzionale considerata non riverberi i suoi effetti sui "benefici già attribuiti", il cui relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - ha reiterato la denuncia di illegittimità dell'art. 6 l. 1971 n. 824, ove (appunto)" interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici attribuiti dalla l. n. 336/70": sempre per contrasto con l'art. 81 comma quarto Cost.;
e che nei giudizi relativi alle predette ordinanze, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, e, in subordine, per l'infondatezza della sollevata questione; o, alternativamente, per la restituzione degli atti ai giudici a quibus.
punto 3
Considerato che gli otto giudizi, di cui alle ordinanze in epigrafe, vanno riuniti in quanto sollevano identiche o connesse questioni di legittimità costituzionale;
che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, è entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, pubblicata in G. U. n. 117 del 30 aprile 1983, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della norma impugnata, va comunque disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Bologna, Ancona, Venezia, Firenze, e al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
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