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Sez. 2, Sentenza n. 3216 del 08/10/1969 (Rv. 343220 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA DI USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO ALL'USO DEL SERVIZIO - APPLICABILITA DELLE NORME GENERALI SULLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1969-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343220-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA DI USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO ALL'USO DEL SERVIZIO - APPLICABILITA DELLE NORME GENERALI SULLA COMPETENZA.*

La Competenza per materia del pretore per le cause relative alla 'misurà ed alle 'modalita di usò dei servizi del condominio di case (art 8 n 4 cod proc civ) deve ritenersi riferita soltanto alla disciplina materiale e quantitativa, nonche ai limiti di Esercizio, di ogni singola concreta facolta contenuta nel diritto di comunione e non anche, invece, al contenuto del diritto genericamente inteso nel suo complesso. Da cio consegue che debbano applicarsi le regole generali di Competenza quando insorga contestazione del diritto all'uso del servizio condominiale, mentre appartiene alla Competenza speciale del pretore la controversia attinente alla violazione delle modalita d'uso o la contestazione concernente la legittimita della relativa disciplina sul presupposto dell'esistenza del diritto stesso. (V 3973-68, massima n 337529 1529-67, massima n 328260 350-65 1802-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)