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Sez. 2, Sentenza n. 11497 del 21/10/1992 (Rv. 479082 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Recesso - Del cliente | Compenso per l'opera svolta - Obbligo a carico del cliente - Deroga da parte dei contraenti - Subordinazione del diritto del professionista alla realizzazione di un risultato - Mancato verificarsi dell'evento oggetto della condizione sospensiva - Esclusione del compenso - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479082-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Recesso - Del cliente

L'art. 2237 cod. civ., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell' evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso "ante tempus" da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione (nella specie, le parti avevano subordinato il compenso di un geometra per la redazione di un progetto di costruzione edilizia all'approvazione del progetto medesimo da parte dell'autorità amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)