Sez. 1, Sentenza n. 2061 del 26/02/1991 (Rv. 471090 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Svalutazione monetaria - Domanda relativa - Proposizione nel giudizio di appello - Inammissibilità.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie
In tema di crediti pecuniari, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, con la conseguenza che il risarcimento dell'eventuale maggior danno, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, non può essere liquidato dal giudice in difetto di specifica domanda, la quale, se omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata, in quanto l'eccezione che il primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. reca al principio dell'inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)