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Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 28/01/2003 (Rv. 560026 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Elezione di domicilio - Natura - Atto unilaterale - Consenso o accettazione del domiciliatario - Irrilevanza per il terzo notificante.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560026-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

L'elezione di domicilio (artt. 47 cod. civ. e 141 cod. proc. civ.) è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario (nella specie, il ricorrente lamentava la mancata sottoscrizione della procura da parte dell'avvocato presso il quale la parte aveva dichiarato di eleggere domicilio. La S.C. ha affermato il principio che precede, rilevando altresì che nel caso specifico l'iscrizione a ruolo della causa da parte del domiciliatario comprovava l'accettazione della procura da parte dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)