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Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 3 Obbligo d’assicurazione dei veicoli

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’assicurazione copra anche:

  1. a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

  2. b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Art. 4 Controlli dell’assicurazione

Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

Art. 5 Deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli

1.

Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l’indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.

Esso designa in particolare l’autorità o l’organismo nel paese in cui si è verificato il sinistro incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile l’articolo 2, lettera a).

Esso notifica alla Commissione l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell’indennizzo.

La Commissione pubblica l’elenco.

2.

Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

A partire dall’11 giugno 2010, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione e all’applicazione pratica del presente paragrafo.

Dopo aver esaminato tali relazioni, la Commissione presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all’abrogazione di detta deroga.

Art. 6 Ufficio nazionale d’assicurazione

Ogni Stato membro provvede a che l’ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l’impegno previsto nell’articolo 2, lettera a), in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa:

  1. a) il territorio in cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d’immatricolazione, se ne possiede uno;

  2. b) nella misura del possibile, le indicazioni relative all’assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

Ogni Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi le informazioni di cui alle lettere a) e b) all’ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio staziona abitualmente il veicolo di cui al primo comma.

Capo 2. Disposizioni riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

Art. 7 Misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo e che entra nel territorio in cui si applica il trattato possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 8 Documentazione riguardante i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

1.

Prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato, ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d’assicurazione «frontiera», come prova dell’esistenza di un’assicurazione conforme all’articolo 7.

Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli che stazionano abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria — per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

2. Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.

Capo 3. Importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria

Art. 9 Importi minimi

1.

Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione di cui all’articolo 3 sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

  1. a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1000000 EUR per vittima o a 5000000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

  2. b) nel caso di danni alle cose, 1000000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio che arriva al massimo fino all’11 giugno 2012 entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al primo comma.

Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione e indicano la durata del periodo transitorio.

Tuttavia, al massimo entro l’11 dicembre 2009, gli Stati membri aumentano gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti al primo comma.

2.

Ogni cinque anni dall’11 giugno 2005 oppure dal termine dell’eventuale periodo transitorio di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli importi previsti in tale paragrafo sono oggetto di revisione, in linea con l’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95.

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall’IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione di cui al primo comma e sono arrotondati al multiplo di 10000 EUR direttamente superiore.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Capo 4. Risarcimento dei danni causati da un veicolo non identificato o un veicolo per il quale non VI è stato adempimento dell’obbligo d’assicurazione a norma dell’articolo 3

Art. 10 Organismo incaricato del risarcimento

1.

Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma dell’articolo 3.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro e altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti a indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

2.

La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all’organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell’indennizzo.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell’indennizzo da parte di tale organismo per le persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

3.

Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Tuttavia, quando l’organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non possono escludere l’indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose.

I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l’altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

4. Gli Stati membri applicano al pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, fatta salva qualsiasi altra prassi più favorevole alle vittime.

Art. 11 Controversie

In caso di controversia tra l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e l’assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché sia designata la parte tenuta a pagare senza indugio l’indennizzo in un primo tempo.

Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell’indennizzo è l’altra parte, quest’ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.

Capo 5. Categorie specifiche di vittime, clausole di esclusione, unico premio, veicoli spediti da uno stato membro in un altro

Art. 12 Categorie specifiche di vittime

1. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l’assicurazione di cui all’articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.

2. I membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 3 non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.

3.

L’assicurazione di cui all’articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.

Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l’importo dei danni.

Art. 13 Clausole d’esclusione

1.

Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3 che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

  1. a) di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita;

  2. b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione;

  3. c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.

Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.

Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.

2.

Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell’assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.

Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l’intervento dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla vittima.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.

Art. 14 Unico premio

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

  1. a) coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e

  2. b) garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore.

Art. 15 Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro

1. In deroga all’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell’indennizzo previsto all’articolo 9.

Capo 6. Attestazione, franchigie, azione diretta

Art. 16 Attestazione dello stato di rischio della garanzia

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri.

L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 17 Franchigie

Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3.

Art. 18 Diritto di azione diretta

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.

Capo 7. Risarcimento per sinistri che derivano da incidenti causati da un veicolo coperto dall’assicurazione di cui all’articolo 3

Art. 19 Procedura di indennizzo dei sinistri

Gli Stati membri istituiscono la procedura di cui all’articolo 22 per la liquidazione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3.

In caso di incidenti che possono essere liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali d’assicurazione di cui all’articolo 2, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all’articolo 22.

Ai fini dell’applicazione di detta procedura, ogni riferimento all’impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d’assicurazione.

Art. 20 Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza

1.

Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d’assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Gli articoli 21 e 24 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:

  1. a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa; e

  2. b) che staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.

Art. 21 Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa.

Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.

2.

La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell’impresa di assicurazione.

Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.

3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.

4.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.

L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.

5.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.

Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.

Art. 22 Procedura di indennizzo

Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta d’indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri:

  1. a) l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un’offerta d’indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato; o

  2. b) l’impresa di assicurazione cui è stata indirizzata la richiesta d’indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.

Gli Stati membri adottano disposizioni al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.

Art. 23 Centri d’informazione

1.

Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato:

  1. a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:

    1. i) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;

    2. ii) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;

    3. iii) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 21 della presente direttiva e notificati ai centri di informazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

    4. iv) l’elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall’obbligo di copertura mediante un’assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;

    5. v) riguardo ai veicoli di cui al punto iv):

      il nome dell’autorità designata o dell’organismo designato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, come responsabile dell’indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora il veicolo goda della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

      il nome dell’organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

  2. b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni;

  3. c) e di assistere gli aventi diritto nell’ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).

Le informazioni di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell’immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.

2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), notificano ai centri d’informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 21.

3.

Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall’incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l’incidente:

  1. a) nome e indirizzo dell’impresa di assicurazione;

  2. b) numero della polizza d’assicurazione; e

  3. c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.

I centri di informazione cooperano tra loro.

4.

Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:

  1. a) all’impresa di assicurazione; o

  2. b) all’ente di immatricolazione del veicolo.

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell’autorità o dell’organismo designato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d’applicazione la procedura prevista all’articolo 2, lettera a).

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il centro d’informazione comunica alla persona lesa il nome dell’organismo da cui dipende il veicolo nel paese in cui staziona abitualmente.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dai paragrafi da 1 a 4, i centri di informazione forniscano le informazioni ivi specificate a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3.

6. Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.