Sez. 3, Sentenza n. 11498 del 01/09/2000 (Rv. 539937 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna dell'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo - Impossibilità - Formalità conseguenti - Accertamenti dell'ufficiale postale - Deposito del piego all'ufficio postale - Rilascio di avviso di deposito al destinatario - Compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire al mittente unitamente al piego - Necessità - Mancata indicazione delle operazioni effettuate nell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inesistenza della notificazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982 n. 890), dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciargli avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte comporta la giuridica inesistenza della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)