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Sez. U, Sentenza n. 3013 del 02/05/1983 (Rv. 427929 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427929-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ.*

La sanzione dell'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., per mancato deposito nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in forza del rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 41 cod.proc. civ.. (Conf 3114/79, mass n 399468).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)