Sez. 1, Ordinanza n. 24039 del 10/11/2006 (Rv. 594862 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidatori - Responsabilità verso i creditori sociali - Natura aquiliana - Conseguenze - "Forum destinatae solutionis" - Coincidenza con il domicilio del debitore.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La responsabilità dei liquidatori di società di capitali prevista dall'art. 2456, secondo comma, ult. parte, cod. civ. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed ora corrispondente all'art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del medesimo d.lgs.) ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non è pecuniaria, bensì di valore; pertanto, non essendo applicabile il comma terzo dell'art. 1182 dello stesso codice, bensì il comma quarto, il "forum destinatae solutionis", ai sensi dell'art. 20, ult. parte, cod. proc. civ., coincide con il domicilio del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 2, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)