Sez. L, Sentenza n. 7381 del 26/03/2010 (Rv. 612898 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato in mansioni diverse - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendente di azienda di grandi dimensioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, con riferimento ad azienda di grandi dimensioni, aveva ritenuto non assolto dal datore di lavoro l'onere probatorio, sul rilievo delle numerose assunzioni nell'anno seguente a quello del licenziamento, di personale con la medesima qualifica del lavoratore licenziato, e dell'elevato livello di istruzione di questo, che ne consentiva l'utilizzazione in settori diversi da quello in cui era stato precedentemente addetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)