Sez. 2, Sentenza n. 31512 del 24/04/2012 Ud. (dep. 03/08/2012) Rv. 254029 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Obbligo di immediato deposito della documentazione - Violazione - Sanzione processuale - Nullità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
La violazione dell'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, è priva di specifica sanzione processuale, essendo demandato al giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione degli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)