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Sez. 2, Sentenza n. 591 del 02/03/1974 (Rv. 368374 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368374-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione (nella specie, ricorso per Cassazione) e inammissibile quando nessuna delle parti in causa abbia provveduto all'integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art 331 ultimo comma cod proc civ in materia di litisconsorzio necessario di ordine sostanziale o processuale. (V 622'73, mass n 362718).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)