Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni
Testo in vigore al
Art. 30
1. I francobolli, oltre che per la francatura della corrispondenza, possono essere adoperati per altri usi stabiliti dall'Amministrazione.
2. Potranno essere messe in vendita buste per lettere e fasce per giornali, col francobollo gia' impressovi, mettendo a carico degli acquirenti il prezzo delle buste o delle fasce medesime, nella misura che sara' determinata con decreto ministeriale.
3. Potranno, inoltre, essere messe in vendita, in relazione alle esigenze del piano regolatore della meccanizzazione postale, buste per lettere, col francobollo gia' impresso, di formato standardizzato senza alcun onere aggiuntivo per l'utente e con eventuale tariffa preferenziale.
Art. 31
1. L'ufficio di posta, che ritira gli oggetti o li estrae dalle buche o cassette, imprime nella parte dell'indirizzo il proprio bollo a data, fatta eccezione per gli oggetti francati in abbonamento, nei casi del successivo art. 85, e per quelli francati a macchina, per i quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 279.
2. L'Amministrazione e' autorizzata a chiudere gli oggetti tassati in apposite buste, con l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
Art. 32
1. Agli effetti dell'art. 41 del Codice postale, le corrispondenze non epistolari debbono recare sull'involucro la specificazione del contenuto in rapporto alla tariffa postale per esse stabilita.
2. Le corrispondenze di francatura obbligatoria, non completamente francate, spedite in via ordinaria, non hanno corso, salva, pero', l'eventuale applicazione dell'art. 119. Quelle che hanno avuto corso in raccomandazione e che siano regolarmente francate in base alle loro condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta del loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di tassa superiore, vengono sottoposte a tassa a carico del destinatario, nella misura doppia della deficienza.
Art. 33
1. Le corrispondenze che non possono avere corso, sono trattenute negli uffici di partenza, di transito o di destinazione e trattate a norma degli articoli 39 e 40 del Codice postale, quando non possano essere restituite subito ai mittenti e non debbano essere sequestrate o distrutte.
2. Nel caso previsto dall'art. 72 del Codice medesimo si redige circostanziato verbale.
Art. 34
1. Gli oggetti affidati alla posta possono essere rimessi soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi articoli 36, 37 e 42 e i casi sotto indicati:
a) gli oggetti diretti a commercianti o a ditte in stato di fallimento debbono essere consegnati ai curatori, se gia' nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'Autorita' giudiziaria;
b) quelli diretti a persone in stato di demenza debbono essere consegnati ai tutori, se gia' nominati, od essere ritenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorita' competente abbia provveduto, o sia trascorso il periodo della giacenza normale;
c) quelli diretti a persone che risultino decedute debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere ritenuti finche' qualcuno di essi abbia provocato provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, o gli oggetti stessi abbiano compiuto essi pure la giacenza normale;
d) quelli che siano sequestrati, ai sensi dell'art. 30 del Codice postale, debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate nelle ordinanze delle autorita' sequestranti, che presentino copie autentiche delle ordinanze medesime;
e) quelli diretti a militari di truppa dell'esercito e assimilati delle altre forze armate debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi comandanti;
f) quelli diretti a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi, debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori;
g) gli oggetti assicurati, diretti a minorenni non emancipati, debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta;
h) gli altri oggetti, pure diretti a minorenni non emancipati, debbono essere consegnati ai loro rappresentanti legali, quando questi siano muniti di autorizzazione giudiziaria.
2. Salvo il disposto dei paragrafi precedenti, e' vietato agli uffici di posta di ritardare, ad istanza di chicchessia, la spedizione o consegna di qualsiasi oggetto.
Art. 35
1. Salve le disposizioni contenute nel capo VIII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, la distribuzione delle corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa, e' fatta per mezzo dei portalettere, ove ne esistono, o agli sportelli degli uffici.
2. Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, oltre le lettere, i pieghi ed i pacchetti postali, anche le carte manoscritte, le stampe, i campioni e gli altri oggetti non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso di mezzo chilogrammo, che portino l'indicazione del recapito o che siano all'indirizzo di persone il cui recapito sia conosciuto; salvo, nel secondo caso ordini in contrario delle persone stesse.
3. Sono, altresi', distribuiti per mezzo dei portalettere i pieghi di stampe o di manoscritti eccedenti il peso di mezzo chilogrammo, senza superare il limite massimo consentito, quando sia pagata dal mittente o dal destinatario la speciale sopratassa stabilita per il loro recapito a domicilio.
4. Sono distribuite negli uffici le corrispondenze ferme in posta, quelle circolanti con esenzione dalle tasse postali e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio.
5. Possono essere fatte, pero', recapitare, in via d'eccezione, anche le corrispondenze circolanti con esenzione di tassa, quando siano in tale quantita' che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati.
6. Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno e' subordinato ai limiti di valore stabiliti dall'Amministrazione.
7. Nei luoghi ove non esistano portalettere retribuiti dalla Amministrazione la distribuzione puo' essere affidata ad agenti dei Comuni od a privati, con facolta' di riscuotere un compenso a carico dei destinatari, nella misura approvata dall'Amministrazione delle poste; in questo caso e' tuttavia in facolta' dei destinatari di ritirare gratuitamente la corrispondenza negli uffici.
8. Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di corrispondenze che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio.
Art. 36
1. Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono consegnate a chi le chiede, in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente art. 34, e fatta eccezione per quelle ferme in posta.
2. Le corrispondenze ferme in posta sono consegnate soltanto ai destinatari, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni, la cui identita', a giudizio dell'ufficio, risulti sufficientemente giustificata.
3. Le corrispondenze indirizzate ferme in posta, le quali rechino pure l'indicazione del recapito del destinatario, debbono trattenersi in ufficio, per effettuarne quivi la consegna se sono stati preventivamente applicati i francobolli corrispondenti al diritto fisso stabilito per le forme in posta; in caso diverso vanno recapitate a domicilio.
4. Le corrispondenze raccomandate od assicurate sono consegnate con ricevuta soltanto ai rispettivi destinatari in persona che giustifichino la propria identita' od ai loro rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria qualita', con le norme prescritte per il pagamento dei vaglia postali.
5. Per le raccomandate e per le assicurate di valore non superiore a L. 200 le delegazioni possono essere fatte a tergo degli avvisi, di cui e' cenno nell'ultimo capoverso del precedente art. 35, o su altri stampati provveduti dall'Amministrazione, purche' le firme dei destinatari, se non note agli uffici di posta, siano autenticate da pubblici ufficiali, o garantite da persone solvibili e conosciute dall'ufficio.
6. Per le altre assicurate occorrono regolari procure.
7. Non sono ammessi mandati generali che non autorizzino esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.
8. Per le persone che non sappiano o non possano scrivere e' ammessa la ricevuta col segno di croce alla presenza di due testimoni conosciuti o di uno solo purche' solvibile, che si dichiari garante della consegna.
9. Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici, quando anche riservate, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i rispettivi titolari, mentre quelle che portino sulla soprascritta: «Riservata alla persona» debbono essere tenute a disposizione dei titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni, o fatte proseguire nelle localita' che essi abbiano designate, tranne che prima di asssentarsi abbiano esplicitamente chiesto che siano rimesse a chi li rappresenta.
10. Sono distribuiti in ufficio anche gli oggetti di corrispondenza provenienti da fuori del Regno, il cui contenuto sia o si supponga soggetto a dazi o penalita' doganali. In tal caso gli oggetti stessi vengono verificati dagli impiegati di dogana all'uopo delegati in presenza degli impiegati postali, e per le corrispondenze chiuse anche in presenza dei destinatari o dei loro delegati.
Art. 37
1. Le corrispondenze ordinarie recapitate dal portalettere possono essere lasciate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove essi dimorino, o nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui siano addetti.
2. Le corrispondenze raccomandate possono essere rimesse dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari e coi medesimi conviventi, od a direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti.
3. E' fatta eccezione per quelle di tali corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione «a lui solo» od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.
4. La consegna, invece, delle corrispondenze assicurate deve essere fatta esclusivamente ai destinatari in persona od anche a loro rappresentanti muniti di procure, salvo che portino l'indicazione «a lui solo» od altra equivalente.
5. E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente art.
36.
Art. 38
1. Il mittente di pieghi di stampe o manoscritti eccedenti il peso di mezzo chilogrammo, che ne desideri il recapito a domicilio, ai sensi del terzo comma dell'art. 35, e' tenuto al preventivo pagamento integrale di tutte le tasse dovute per la spedizione in via ordinaria o in raccomandazione e delle tasse supplementari di recapito a domicilio. Su ciascun piego deve apporre in modo visibile l'annotazione «Da recapitarsi a domicilio - Tassa speciale pagata».
2. Quando il mittente non abbia pagato integralmente le tasse predette, non si tiene conto della richiesta di recapito a domicilio, ed i pieghi stessi sono, a tutti gli effetti, soggetti al trattamento normale.
3. Anche il destinatario dei pieghi di cui trattasi puo' richiederne il recapito a domicilio, a condizione che assuma l'impegno di pagare le tasse supplementari dovute per tale recapito.
4. L'Amministrazione postale, nelle localita' che riterra' opportuno di determinare, puo', in ogni caso, di propria iniziativa, disporre il recapito a domicilio dei pieghi suddetti, mettendo a carico del destinatario il diritto relativo. Ove il destinatario si rifiuti di pagare il diritto stesso, gli oggetti vengono depositati in ufficio, perche' ne sia quivi effettuata la consegna senza il pagamento del diritto.
Art. 39
1. Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore o per omonimia, e poi restituite alla posta, debbono essere convenientemente riparate per cura degli uffici postali con l'aggiunta a tergo di apposite dichiarazioni.
Art. 40
1. Il destinatario puo' rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non puo' aprirle, ne' prendere notizia altrimenti del loro contenuto, ne' fare sulla corrispondenza annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto, salvo, per la corrispondenza all'indirizzo di uffici ammessi alla esenzione dalle tasse postali il disposto del successivo art. 133.
2. Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai mittenti, se noti.
3. Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati richiamati dai mittenti, sono tenuti per un periodo di un mese negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non ferme in posta, per le quali il periodo e' limitato a quindici giorni.
4. Qualora risulti chi sia il mittente degli oggetti, deve essergli dato avviso della loro giacenza, affinche' ne disponga.
5. Debbono essere rimandate senz'altro ai mittenti le corrispondenze che, per qualunque ragione, non si siano potute recapitare colle norme e cautele od entro i termini da essi indicati all'esterno degli invii dalla parte dell'indirizzo.
Art. 41
1. Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in via ordinaria rimaste inesitate vengono distrutte o vendute con l'obbligo della macerazione, dopo una ulteriore giacenza di due mesi presso le Direzioni delle poste, a disposizione di chi puo' avervi diritto; per tutte le altre corrispondenze ordinarie non potute consegnare non occorre ulteriore giacenza.
2. L'apertura delle corrispondenze raccomandate ed assicurate ai sensi dell'art. 40 del Codice postale, viene effettuata da un funzionario designato dal Direttore provinciale, con l'assistenza di un capo reparto della Direzione e di un ispettore. Tali corrispondenze sono anch'esse distrutte dopo il periodo di custodia indicato dal predetto articolo; gli oggetti di valore vengono venduti ed il ricavato dalla vendita, insieme con gli altri valori liquidi, e' acquisito alle entrate dell'Amministrazione postale.
Art. 42
1. Il mittente di un oggetto di corrispondenza puo' chiederne la restituzione o farne modificare l'indirizzo, fino a che non ne sia stata effettuata la consegna al destinatario.
2. La domanda da farsi a tale scopo viene trasmessa per posta o per telegrafo a spese del mittente, il quale, oltre al diritto speciale, deve pagare per ogni domanda la tassa corrispondente ad una lettera semplice raccomandata, da considerarsi come spedita aperta. Per le domande da inoltrarsi per telegrafo deve pagare inoltre la tassa del telegramma.
3. I francobolli apposti sulle corrispondenze che non abbiano avuto corso, perche' richieste dai mittenti, vengono annullati, e le corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono sottoposte alle tasse stabilite per quelle della stessa specie dirette a localita' del distretto postale d'impostazione. Nessun rimborso di tassa e' dovuto per le corrispondenze medesime; tuttavia l'Amministrazione puo' concedere il rimborso parziale o totale delle tasse stesse in considerazione di particolari contingenze.
Art. 43
1. Senza pregiudizio di quanto dispone il precedente articolo 42, la corrispondenza in arrivo puo' essere fatta proseguire per altra localita', a richiesta scritta del destinatario, presentata all'ufficio di destinazione o a questo trasmessa, per posta o per telegrafo, pel tramite di un ufficio postale, che accerti l'identita' del richiedente.
2. Se la richiesta e' indirizzata direttamente all'ufficio di destinazione, e questo non possa accertarne l'autenticita', la corrispondenza e' avviata alla nuova destinazione fermo in posta.
3. La richiesta puo' essere fatta anche da un terzo, conosciuto dall'ufficio, a nome del destinatario.
Art. 44
1. La rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro del Regno non e' sottoposta a nuova tassa, salvo le eccezioni qui appresso indicate.
2. La corrispondenza chiusa, che sia stata aperta o che, pur non essendo stata aperta, sia stata ritirata e rechi all'esterno comunicazioni epistolari, quella che circola non chiusa, che sia stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato l'indirizzo, anche se non sia stata ritirata, sono trattate come di nuova impostazione.
3. Non e' considerata variazione d'indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito o aggiunta di indicazioni per agevolare la ricerca del destinatario.
4. Quando sia stabilita per il distretto una tassa inferiore, l'oggetto indirizzato nel distretto dell'ufficio di impostazione, e francato come tale, che sia fatto proseguire fuori distretto, e' sottoposto ad un supplemento di tassa pari alla differenza fra la tassa gia' pagata e quella che avrebbe dovuto essere corrisposta se l'oggetto stesso fosse stato indirizzato in origine nella localita' di nuova destinazione.
5. La disposizione del comma precedente non si applica agli oggetti passibili di tassazione perche' non francati o francati incompletamente, i quali sono sottoposti alle tasse delle corrispondenze della stessa specie dirette fuori distretto.
Art. 45
1. La tassa che grava la corrispondenza di francatura facoltativa, non francata o francata incompletamente, e' rappresentata da segnatasse, applicati sulla corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione.
2. Il destinatario di corrispondenza gravata di tassa deve astenersi dal pagarla, se questa non e' rappresentata da segnatasse equivalenti.
3. La frazione di cinque centesimi che risulti dalla tassazione dalla corrispondenza e' elevata a cinque centesimi interi.
Art. 46
1. La corrispondenza portante l'indicazione di recapito fermo in posta e' soggetta ad un diritto fisso, stabilito in misura diversa a seconda che venga corrisposto dal mittente o dal destinatario.
2. Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso, il destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero cui egli sarebbe stato tenuto e la parte pagata dal mittente.
3. Il diritto fisso deve essere obbligatoriamente corrisposto per intero dal mittente per la corrispondenza raccomandata od assicurata diretta fermo in posta. Il diritto di fermo posta permane anche se, in seguito a rinvio ad altra localita', l'oggetto sul quale grava venga distribuito a domicilio.
4. Non e' sottoposta al diritto fisso la corrispondenza da distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di casella postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto dell'Amministrazione ed i giornali o periodici spediti in abbonamento.
5. La corrispondenza proveniente dall'estero, con l'indicazione del recapito fermo in posta, e' soggetta sempre al diritto fisso nella misura stabilita a carico del destinatario anche nel caso che il mittente abbia provveduto a corrisponderlo.
6. E' ammessa sulla corrispondenza per espresso l'indicazione «fermo telegrafo» verso corresponsione del medesimo diritto stabilito per la ferma in posta.
7. Agli effetti del pagamento del diritto fisso, e' parificata alla corrispondenza con indicazione fermo in posta, quella che, pur non recando tale indicazione, non sia stato possibile recapitare a domicilio per causa dell'indirizzo o per assenza, anche temporanea, del destinatario, e quella che deve essere consegnata in ufficio per speciali disposizioni dell'Amministrazione, quando non sia ritirata entro il termine stabilito nelle Istruzioni di servizio.
Art. 47
1. Negli uffici di maggiore importanza possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia domanda, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni, e mediante pagamento di un nolo mensile, caselle speciali chiuse od aperte per la sua corrispondenza in arrivo.
2. Ciascuna casella deve servire per una sola persona, per un solo ufficio, per un solo istituto o per una sola ditta. E' consentito, pero', che una stessa casella serva promiscuamente a piu' ditte o persone, purche' il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o persona che entra in concorso e col consenso di lui a partecipare all'uso della casella, un nolo aggiunto equivalente a due terzi del nolo principale.
3. Oltre al pagamento del nolo l'utente della casella chiusa deve costituire un deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita dall'Amministrazione postale.
Art. 48
1. E' ammessa l'apertura di conti di credito a favore di chi ne faccia domanda, tanto per la francatura delle corrispondenze in partenza, quanto per il pagamento delle tasse gravanti le corrispondenze in arrivo, alle condizioni fissate dall'Amministrazione postale e verso pagamento della provvigione stabilita per la tenuta del conto. Gli uffici statali che godono dell'esenzione dalle tasse postali sono esonerati dal pagamento della provvigione.
2. L'Amministrazione puo', altresi', alle condizioni da essa determinate, e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere l'apertura di conti di credito speciali, allo scopo di addebitarvi l'importo delle tasse postali di determinati oggetti di corrispondenza che il titolare del conto intenda farsi spedire senza affrancatura. Tali oggetti, purche' rispondenti alle caratteristiche prescritte, sono sottoposti a tasse uguali a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dai mittenti per la loro francatura e non possono essere rifiutati dal titolare del conto.
Art. 49
1. A richiesta di chiunque ne faccia domanda, e' amplesso l'uso di bolgette o di sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo e per la consegna agli uffici postali di quelle in partenza, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione postale.
2. Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente e' tenuto al pagamento di un diritto mensile, stabilito in misura diversa a seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti siano effettuati direttamente dall'utente o dagli agenti dell'Amministrazione postale.
3. Se il sacchetto e' fornito dall'Amministrazione l'utente deve effettuare il deposito di una somma nella misura stabilita dall'Amministrazione stessa.
Art. 50
1. I crediti verso l'Amministrazione postale, costituiti da somme o residui di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia, per nolo di caselle, uso di sacchi, spedizione in abbonamento, ed altro, si prescrivono nel termine di tre anni, dalla data dell'ultima operazione o da quella del deposito quando non sia stata effettuata alcuna operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo. Quando venga fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre dalla richiesta medesima, purche' questa sia presentata non oltre il triennio predetto e, in ogni caso, prima della scadenza del contratto.
2. A maturazione del periodo di tempo sopra detto, l'Amministrazione postale provvede ad eliminare dalle proprie scritture le partite di debito prescritte e ad acquisire le relative somme al proprio bilancio di entrata, tra i proventi dell'Azienda.