Sez. 1, Sentenza n. 5952 del 05/03/2008 (Rv. 602579 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procura "ad litem" rilasciata al difensore nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Idoneità per il giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità, e con riferimento all'assetto normativo previgente alle modifiche di carattere processuale apportate alla legge 4 maggio 1983, n.184 dalla legge 28 marzo 2001, n.149 (modifiche la cui efficacia è rimasta sospesa in forza della disposizione transitoria di cui all'art.1 del d.l. 24 aprile 2001, n.150, e successive proroghe, fino al 30 giugno 2007), la procura conferita in relazione ad un procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ancorché rilasciata in tale procedimento "per ogni stato e grado di giudizio", non può estendere i suoi effetti ad un procedimento a carattere contenzioso, quale quello relativo al giudizio di opposizione avverso il decreto con il quale, a chiusura del primo procedimento, sia stato dichiarato lo stato di adottabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)