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Sez. 5, Sentenza n. 7645 del 28/05/1984 Ud. (dep. 27/09/1984) Rv. 165793 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E TRASMISSIONE DI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165793-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E TRASMISSIONE DI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - CONDIZIONI.*

In base al principio della inderogabilità della Competenza per materia, il giudice di appello ha l'Obbligo di annullare la sentenza di primo grado e trasmettere gli Atti al pubblico ministero, qualora il giudice di primo grado abbia conosciuto un reato che per il titolo contestato era di per sè di Competenza superiore ovvero abbia giudicato un fatto parimenti di Competenza superiore, ma rientrante nella sua soltanto per l'attribuzione di un errato nomen juris.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)