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Approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro della citta' di Genova e delle relative norme di attuazione

Testo in vigore al

Art. 7

1. Il comune di Genova e' autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, un contributo di miglioria fino al 50 per cento dell'aumento effettivo di valore da accertarsi e riscuotersi con le norme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 GENNAIO 1941, N. 54.

2. L'ipoteca che il comune di Genova puo' iscrivere ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e' esente dalla relativa tassa.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GENNAIO 1941, N. 54.

Art. 8

1. Il comune di Genova e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni, per l'esecuzione di opere pubbliche da indicarsi nei piani particolareggiati di esecuzione, anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalita' dell'opera ed a soddisfare le prevedibili esigenze future.

2. E' inoltre autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati.

3. L'indennita' sara' fissata con i criteri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

4. Prima di procedere alla espropriazione delle dette zone il Comune dovra' invitare i proprietari degli stabili cadenti nelle zone stesse a dichiarare entro il termine che verra' fissato dalla civica Amministrazione se intendano o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta', secondo le norme estetiche ed edilizie e nei termini che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano e del regolamento edilizio, singolarmente se trattasi di proprietario dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in Consorzio, se trattasi di piu' proprietari.

5. Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

6. Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o piu' dei detti proprietari si obbligano alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione, e forniscano idonea garanzia, il Comune potra' procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e relativi distacchi di proprieta' degli altri, con le norme fissate dal decreto-legge che approva il plano regolatore.

7. Tra piu' interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggior superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricablle quanto quella da destinarsi a distacchi.

8. I commi suindicati sono altresi' aggiunti in fine dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2138, circa il piano regolatore di San Pier d'Arena, per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi nonche' in fine dell'art. 4 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1934-XII relativo al piano regolatore della zona di corso Monte Grappa in Genova.

Art. 9

1. Approvato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto-legge il piano particolareggiato di esecuzione di una zona, il comune di Genova pubblichera' l'elenco dei beni da espropriarsi, indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.

2. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione il Prefetto, su richiesta del Comune, ordinera' il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronunciera' l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni. In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennita' dovra' essere proceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza, da redigersi in contradittorio con gli espropriandi.

3. I proprietari espropriandi, che invitati ad intervenire alla compilazione dello stato di consistenza in contradittorio non intervenissero, si intendera' abbiano rinunciato al contradittorio.

4. Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto
di espropriazione i proprietari potranno proporre avanti l'Autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata.

Art. 10

1. Nessuno avra' diritto ad indennita' per qualsiasi danno conseguente alla risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 11

1. Qualsiasi modificazione agli edifici esistenti, da effettuarsi prima dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo della zona, e' subordinata al rilascio di speciale permesso da parte del Comune che potra' negarlo quando, a suo giudizio insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere piu' costosa la futura attuazione del piano.

2. Alle opere eseguite in contravvenzione alla presente disposizione e' applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12

1. Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente o in suo nome e conto per l'esecuzione del presente piano regolatone, saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione. La stessa disposizione si applica per l'esproprio o l'acquisto di aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati di cui e' menzione nell'art. 8. I mutui da contrarsi eventualmente dal Comune di Genova per l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.2

Art. 13

1. E' concessa l'esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le societa' cooperative, che in conformita' del piano regolatore imprendano nel termine di anni cinque dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo piano particolareggiato la costruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi, garages, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, sempre che le opere abbiano termine nel periodo di tre anni dall'inizio.

2. In caso di trasformazione di fabbricati l'esenzione sara' limitata alla parte effettivamente demolita e ricostruita.

3. L'esenzione di cui ai precedenti commi e' estesa alle costruzioni iniziate dal Comune direttamente o mediante cessione ai privati del diritto di esproprio a termini del primo comma, seconda parte, del precedente art. 8, nel termine di anni dieci dall'inizio dei lavori, come al primo comma del presente articolo e ultimate entro il quinquennio successivo.

Art. 14

1. I proprietari delle nuove costruzioni, le quali secondo il presente piano regolatore dovranno essere dotate di portici, dovranno, senza indennizzo di sorta, lasciare soggetti a servitu' di pubblico transito e quindi da considerarsi ogni conseguente effetto come pubblica via, i portici stessi e cio' senza pregiudizio del contributo di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 15

1. I greti di torrente e gli arenili del mare che risulteranno comunque utilizzabili a seguito delle opere compiute dal Comune per l'esecuzione del presente piano regolatore e dei quali le competenti Amministrazioni autorizzino il passaggio al patrimonio dello Stato saranno ceduti gratuitamente in proprieta' al Comune salvo i diritti dei terzi.

Art. 17

1. Il Governo del Re ha facolta' di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del presente piano regolatore e delle norme generali per la sua esecuzione che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Art. 18

1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento perche' sia convertito in legge.

2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 8 settembre 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Di Crollalanza - De Francisci -
Ercole - Gazzera.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 325, foglio 104. - Mancini.