Sez. 1, Sentenza n. 7212 del 25/03/2009 (Rv. 607317 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA | Illegittimo protesto - Azione di risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza - Pubblicazione del bollettino dei protesti.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittimo protesto di un titolo di credito (nella specie, cambiale-tratta) decorre dalla data dell'avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti, al quale è fisiologicamente attribuita la funzione di pubblicità notizia; tale data coincide infatti con il momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)