Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017 (Rv. 644620 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio – Decisione sulle spese di appello – Obbligo del giudice di appello – Condanna alle spese – Sussistenza – Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)