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Sez. 1, Sentenza n. 6289 del 04/06/1993 (Rv. 482683 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Contributi in favore di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza - Pagamento - Irrevocabilità ex art. 4, quarto comma D.L. n. 536 del 1987 - Applicabilità a pagamenti effettuati prima della data della sua entrata in vigore - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482683-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

L'art. 4, quarto comma, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48, il quale sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati per contributi in favore di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, configura una norma di diritto sostanziale, che incide sul fatto generatore della revocabilità dei pagamenti, in deroga all'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, e non solamente sui suoi effetti, senza alcuna rilevanza per il carattere della sentenza revocatoria, con la conseguenza che non è applicabile con riguardo a pagamenti effettuati prima della data della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)