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Sez. 3, Sentenza n. 3822 del 25/11/1974 (Rv. 372359 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ONERE A CARICO DEL CONDUCENTE - COLPA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E COLPA ORDINARIA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372359-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ONERE A CARICO DEL CONDUCENTE - COLPA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E COLPA ORDINARIA - DIFFERENZE.*

L'art 2054 cod civ, ponendo a carico del conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, non si e limitato a derogare alle comuni regole probatorie della responsabilita civile, ma ha imposto ai conducenti di autoveicoli un comportamento particolarmente prudente estendentesi fino al limite estremo della diligenza, cosi che sussiste una differenza di intensita tra il normale concetto di colpa penale o civile e la colpa considerata dalla citata disposizione. (V 1181'72, mass n 357643; 1651'71, mass n 352089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)