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Sez. 5, Sentenza n. 7007 del 23/05/2001 (Rv. 546908 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Ex D.Lgs. n. 546 del 1992 - Interruzione del processo - In genere - Omessa interruzione - Deducibilità ad opera della parte non colpita dall'evento - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546908-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche nel nuovo processo tributario, essendo l'istituto della interruzione del processo regolato secondo le linee del codice di rito civile, è applicabile il principio, formatosi sulla disciplina corrispondente per il processo civile ordinario, secondo cui le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse l'altra parte a dolersi dell'irrituale continuazione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 42, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)