Sez. L, Sentenza n. 6478 del 18/12/1985 (Rv. 443549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PREMIO SUPPLEMENTARE DOVUTO DAI DATORI DI LAVORO PER IL RISCHIO SPECIFICO DELL'ASBESTOSI E DELLA SILICOSI - ADDIZIONALE EX ART. 194 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI ALL' INAIL PER LA GESTIONE INDUSTRIE DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 15 DEL 1963 - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELLA TARIFFA D.M. 10 DICEMBRE 1971 E DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PREMIO SUPPLEMENTARE DOVUTO DAI DATORI DI LAVORO PER IL RISCHIO SPECIFICO DELL'ASBESTOSI E DELLA SILICOSI - ADDIZIONALE EX ART. 194 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI ALL' INAIL PER LA GESTIONE INDUSTRIE DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 15 DEL 1963 - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELLA TARIFFA D.M. 10 DICEMBRE 1971 E DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 - IRRILEVANZA.*
L'addizionale prevista dall'art. 194 T.U. N. 1124 del 1965 per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Inail, per la gestione industria, dall'applicazione della legge n. 15 del 1963 - addizionale destinata a venir meno alla data di entrata in vigore di una tariffa dei premi che consideri anche la copertura dei maggiori oneri predetti - trova applicazione anche sul premio supplementare dovuto dai datori di lavoro che svolgano le lavorazioni previste dalla tabella n. 8 allegata al T.U. Cit. Per l'Assicurazione contro lo specifico rischio della silicosi e dell'asbestosi, giacché quest'ultima non costituisce un'Assicurazione autonoma, ma rientra pur sempre nell'Assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nè l'Obbligo di corrispondere l'addizionale può ritenersi venuto meno a seguito dell'entrata in vigore della tariffa stabilita dal d.m. 10 dicembre 1971, perché quest'ultima non riguarda anche le lavorazioni per cui è obbligatoria l'Assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, né della legge n. 780 del 1975, che si è limitata a raddoppiare il suddetto premio supplementare.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 194, Legge 27/12/1975 num. 780 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)