Sez. 2, Sentenza n. 4131 del 22/03/2001 (Rv. 545026 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Condomino aspirante conduttore - Locazione ad un terzo - Violazione dell' art. 1102 cod. civ - Esclusione - Fondamento - Condomino offerente condizioni più vantaggiose per il condominio - Limite al potere della maggioranza dei condomini di scegliere il conduttore - Insussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE
Non sussiste la violazione dell'art. 1102 cod. civ. se al condomino aspirante ad esser conduttore della cosa comune è preferito un terzo perché la predetta norma tutela l'uso diretto di ciascun condomino sulla medesima e non quello indiretto, come nel caso la maggioranza dei condomini, secondo il valore delle rispettive quote, deliberi di locare la cosa comune un terzo, ancorché a condizioni meno vantaggiose per il condominio rispetto a quelle offerte dal condomino, non essendovi il limite del pregiudizio agli interessi dei condomini, come invece per le innovazioni, al potere di scelta della maggioranza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)