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REGOLAMENTO (CE) N. 1254/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Testo in vigore al

Art. 33

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo

  1. a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

  2. b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

  3. c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43. In particolare tale fissazione può aver luogo:

  1. a) periodicamente,

  2. b) a titolo complementare e per quantitativi limitati, mediante gara per i prodotti per i quali questa procedura appare appropriata.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi e, in caso di necessità, modificata nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4.

Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

  1. a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

    — sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine e delle disponibilità,

    — sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine;

  2. b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

  3. c) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;

  4. d) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

  5. e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di mercati trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. I prezzi comunitari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

— dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità;

— dei prezzi praticati all'esportazione.

— dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

— dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

— dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenendo conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

— dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7.

L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

  1. a) alla destinazione indicata sul titolo o

  2. b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure appropriate.

8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 43.

9.

La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

— sono di origine comunitaria,

— sono stati esportati fuori della Comunità, e

— nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 3, lettera b). Possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 43, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

Inoltre, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è soggetto alla conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 43, non viene erogata alcuna restituzione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordo conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

12.

Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Le modalità di applicazione del paragrafo 9, ultimo comma, possono comprendere condizioni relative, in particolare, alle importazioni in paesi terzi.

Art. 34

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunciate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Art. 35

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo che non sia altrimenti previsto nel presente regolamento o in disposizioni adottate in base ad esso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Art. 36

1.

Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione entro un mese a decorrere dal giorno in cui questa è stata deferita al Consiglio.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Titolo III. Disposizioni generali

Art. 37

Gli Stati membri constatano i prezzi dei bovini e delle carni di bovini in base a norme che la Commissione deve stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Art. 38

1. Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Art. 39

Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessaria al sostegno del mercato in questione.

Art. 41

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati a cui si deve riferire tale comunicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati.

Art. 42

È istituito un comitato di gestione per le carni bovine, in prosieguo denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Art. 43

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Nel caso di decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta della Commissione, tale parere viene formulato secondo la maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato. Nel comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui allo stesso articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3.

  1. a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione.

  2. b) Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

    — la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione;

    — il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui ai trattini precedenti.

Art. 44

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Titolo IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 47

1. Fino al 30 giugno 2002, i prodotti di cui al paragrafo 2 in collegamento con l'articolo 26, paragrafo 1, possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni previste dal presente articolo al fine di evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi.

2.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 02011000 e da 0201 20 20 a 02012050, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per garantire un sostegno acettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni.

Tali acquisti non possono superare le 350000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale quantitativo.

3. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, secondo la procedura prevista al paragrafo 8, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni, per un periodo di due settimane consecutive:

— il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento;

— il prezzo medio di mercato constatato sulla base della suddetta tabella comunitaria in uno Stato membro o in determinati Stati membri o in regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo d'intervento;

— 3475 euro/t per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2000,

— 3242 euro/t per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001,

— 3013 euro/t per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002.

Il prezzo d'intervento è fissato a:

4. La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifichi una delle due situazioni seguenti:

— per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 3 non sono simultaneamente soddisfatte;

— gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

5.

Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se in uno Stato membro o regioni di uno Stato membro il prezzo medio di mercato dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento; in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite.

Per questi acquisti, fatto salvo il paragrafo 6, sono accettate tutte le offerte.

I quantitativi acquistati in base al presente paragrafo non sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui al paragrafo 2.

6. Possono essere accettate in virtù dei regimi d'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 5 soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

7. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

— è decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 4, ultimo trattino;

— sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

— viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 6;

— sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;

— sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

— all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 5 nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più delle condizioni previste in tale paragrafo;

— alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 4, primo trattino.

La Commissione decide in merito:

Art. 48

1. La concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 3, può essere decisa fino al 30 giugno 2002.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione fissa le modalità di applicazione per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Art. 50

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 a quella definita dal presente regolamento;

— le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Art. 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000, tranne l'articolo 18, che si applica a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE (2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (9) Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale. (15) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale. (17) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale. (18) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (19) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). (20) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).