REGOLAMENTO (CE) N. 1254/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
visto il parere del Comitato delle regioni4,
visto il parere della Corte dei conti5,
considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune, la quale preveda, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse secondo i prodotti;
considerando che lo scopo della politica agricola comune è di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato; che nel settore delle carni bovine, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, si dovrebbero adottare misure relative al mercato interno che comprendano, in particolare, pagamenti diretti ai produttori di carni bovine, un aiuto all'ammasso privato e un regime di ammasso pubblico;
considerando che, allo scopo di riequilibrare il consumo di carni nella Comunità a beneficio del settore delle carni bovine e di migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, si dovrebbe ridurre gradualmente il livello del sostegno al mercato; che, date le conseguenze per i produttori, il livello dell'aiuto al reddito previsto nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dovrebbe essere adeguato e riformulato; che, a tale scopo, è opportuno definire un regime complessivo di pagamenti diretti a favore dei produttori; che gli importi di tali pagamenti dovrebbero evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno al mercato;
considerando che, tenuto conto delle varie attività specifiche di allevamento, i pagamenti diretti dovrebbero comprendere un premio speciale per i produttori di tori e di manzi, un premio per il mantenimento delle vacche nutrici e un premio all'abbattimento disponibile per tutti i tipi di bovini, inclusi le vacche da latte e i vitelli; che la concessione di questi premi non dovrebbe tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, sarebbe necessario limitare il numero di bovini maschi e di vacche nutrici aventi diritto al premio speciale e al premio per vacche nutrici applicando rispettivamente massimali regionali e individuali e, nel caso del premio speciale, un massimale di capi per azienda che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modulare in funzione della loro situazione specifica; che, per quanto riguarda il premio all'abbattimento, si dovrebbero istituire massimali nazionali sulla base dei dati storici relativi alla produzione;
considerando che le condizioni di produzione dei manzi sono solitamente diverse da quelle dei tori; che pertanto è giustificato fissare l'importo del premio speciale per manzo a un livello diverso da quello del premio speciale per toro; che, comunque, il premio speciale per manzo dovrebbe essere diviso in due pagamenti per fasce di età specifiche;
considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di manzi durante la stagione della macellazione negli Stati membri in cui questo tipo di produzione è particolarmente importante rischia di perturbare la stabilità del mercato e, in particolare, di provocare una caduta dei prezzi di mercato; che per incentivare la macellazione dei manzi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio supplementare in aggiunta al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nelle prime ventitré settimane dell'anno;
considerando che, allo scopo di offrire maggiore flessibilità ai produttori, la possibilità di beneficiare del premio per vacca nutrice dovrebbe essere estesa alle giovenche allevate secondo gli stessi requisiti; che comunque il numero delle giovenche aventi diritto al premio nelle mandrie di vacche nutrici dovrebbe essere limitato alla normale percentuale di sostituzione; che gli Stati membri in cui più del 60 % degli animali aventi diritto al premio per vacca nutrice si trova in zone di montagna dovrebbero essere autorizzati a gestire il premio separatamente per le vacche nutrici e per le giovenche e ad applicare per le giovenche un massimale nazionale del premio distinto nell'ambito della percentuale suddetta;
considerendo che il premio per vacca nutrice dovrebbe essere limitato in linea di principio ai produttori che non forniscono latte ai caseifici in base al regime di prelievo supplementare previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari6; che può comunque essere necessario un sostegno al reddito anche per le aziende che allevano vacche lattiere e vacche nutrici; che pertanto il premio per vacca nutrice dovrebbe essere accordato anche alle aziende miste piccole e medie il cui quantitativo di riferimento individuale di latte non supera complessivamente i 120000 kg; che, tenuto conto della varietà delle strutture produttive nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo sulla base di criteri obiettivi;
considerando che, per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, è opportuno mantenere massimali individuali per i produttori; che in passato alcuni dei diritti al premio conferiti nell'ambito dei massimali individuali non sono stati utilizzati; che tali diritti non utilizzati potrebbero incentivare la produzione e aumentare la spesa, in particolare a causa delle giovenche che hanno acquisito pieno diritto al premio per vacca nutrice; che, per evitare tale conseguenza, il numero totale dei diritti al premio per vacca nutrice in ogni Stato membro dovrebbe essere fissato in base ai premi effettivamente versati in alcuni anni storici di riferimento, con l'aggiunta di un certo margine allo scopo di mantenere la riserva nazionale; che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei loro massimali nazionali; che, se del caso, essi dovrebbero adeguare i massimali individuali dei loro produttori senza compensazione in base ad alcuni criteri oggettivi; che tali criteri dovrebbero garantire, in particolare, la parità di trattamento dei produttori interessati e la tutela delle legittime aspettative;
considerando che il livello di produzione di un produttore può variare in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive; che è quindi opportuno prevedere che i diritti al premio per vacca nutrice acquisiti nell'ambito dei massimli individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori, insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;
considerando che non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio né i nuovi produttori, né i produttori già in attività il cui massimale individuale non corrisponde più, per vari motivi, alle mutate caratteristiche delle loro mandrie di vacche nutrici; che a tal fine si dovrebbe prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione è opportuno sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte dei diritti trasferiti da assegnare a tale riserva nazionale;
considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono alternative;
considerando che, data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si dovrebbero limitare i premi connessi con l'allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali nell'azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell'azienda; che si dovrebbe tuttavia tener presente la situazione dei piccoli produttori;
considerando che, per potenziare gli incentivi alla produzione estensiva al fine di aumentarne l'efficacia rispetto agli obiettivi ambientali, si dovrebbe concedere un importo supplementare ai produttori che soddisfano requisiti severi ed effettivi riguardo al coefficiente di densità; che, per evitare un forte cambiamento del livello complessivo del sostegno e per garantire un controllo ragionevole della spesa, si dovrebbe provvedere ad adeguare, se necessario, l'importo supplementare;
considerando che le condizioni di produzione delle carni bovine e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con pagamenti uniformi per tutti i produttori, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che è pertanto opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che si dovrebbero ripartire gli importi globali tra gli Stati membri in base al loro contributo alla produzione comunitaria di carni bovine; che i criteri comuni hanno fra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità nel settore in questione; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che è opportuno stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in pagamenti per capo di bestiame per alcune categorie di bovini e in pagamenti per superficie;
considerando che, per quanto riguarda i pagamenti supplementari per capo, è necessario fissare limiti quantitativi per garantire un ragionevole controllo della produzione; che gli Stati membri dovrebbero inoltre applicare i requisiti relativi ai coefficienti di densità;
considerando che i pagamenti supplementari per superficie devono essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno al mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti, che gli Stati membri dovrebbero determinare in base a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
considerando che i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini; che, per conseguire l'effetto economico desiderato, i pagamenti diretti devono essere concessi entro determinati limiti di tempo;
considerando che l'uso di alcune sostanze nella produzione di carni bovine è vietato dalla legislazione comunitaria; che, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia, si dovrebbero applicare sanzioni adeguate;
considerando che, dato il regime di sostegno dei prezzi e del reddito previsto dal presente regolamento, l'attuale intervento pubblico sotto forma di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento e di ammasso pubblico non è più indispensabile per riequilibrare il mercato e comporta d'altronde una spesa considerevole; che esso dovrebbe essere pertanto gradualmente eliminato; che occorrerebbe invece prevedere un aiuto all'ammasso privato, per contribuire a stabilizzare i prezzi di mercato intorno al prezzo di base che rappresenta il livello desiderato di sostegno al mercato; che, a tale scopo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del 103 % del prezzo di base; che si dovrebbe inoltre istituire un regime di intervento come "rete di sicurezza" per sostenere il mercato delle carni bovine negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri in cui i prezzi di mercato sono al di sotto di un livello critico; che si dovrebbe prevedere l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato e del regime di intervento in base alla tabella di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti7.
considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione in aggiunta alle misure del mercato interno dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
considerando che, per controllare il volume degli scambi di carni bovine con i paesi terzi, si dovrebbe instaurare per taluni prodotti un regime di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali detti titoli vengono rilasciati;
considerando che, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni;
considerando che, a determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in base al trattato o ad altri atti del Consiglio;
considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura8, è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;
considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato, al momento della fissazione delle restituzioni, mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, sia modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un unico tasso di restituzione; che, in caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;
considerando che, per garantire il rispetto dei limiti quantitativi, è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, si dovrebbe vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che dovrebbe essere possibile derogare a questa norma soltanto in caso di azioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna di commercializzazione;
considerando che, in aggiunta al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;
considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;
considerando che, per garantire una corretta applicazione degli strumenti previsti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere pienamente informata dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comune delle carni bovine; che si dovrebbe pertanto prevedere un sistema di registrazione dei prezzi dei bovini adulti e delle carni di bovini adulti;
considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi; che tali misure possono anche includere un acquisto all'intervento ad hoc;
considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che si dovrebbe prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno al mercato, volte a rimediare a tali situazioni;
considerando che la realizzazione di un mercato unico, basato su un prezzo comune, potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
considerando che lo sviluppo del mercato comune delle carni bovine esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'aplicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(9);
considerando che l'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio10 è stata più volte modificata; che per il loro numero e complessità i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CE) n. 805/68 dovrebbe essere abrogato; che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento11, il regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine12 e il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine13, la cui base giuridica è il regolamento (CEE) n. 805/68, sono sostituiti da nuove disposizioni del presente regolamento e dovrebbero essere pertanto abrogati;
considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 805/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE (2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (9) Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale. (15) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale. (17) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale. (18) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (19) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). (20) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).