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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 84 del 1964

Decisione
decisa il 1964-10-23, depositata il 1964-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:84
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2223

  • Libertà di iniziativa economica
  • Legge 22 marzo 1908, n. 105, artt. 1 e seguenti
  • Divieto di panificazione nelle ore notturne
  • Preteso contrasto con l'art. 41 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione già decisa con sentenza n. 21 del 1964). - S. n. 21/1964.

Norme impugnate

  • legge 22 marzo 1908, n. 105

Parametri

  • art. 41 Cost.
  • art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16 marzo 1956

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1964 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nei procedimenti penali riuniti a carico di Cucinotta Nunzio, Pirri Laura e Pino Angelo, iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli i e seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza 26 febbraio 1964, n. 21, ha dichiarato non fondata tale questione; che non essendo stati addotti, né sussistendo nuovi o diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, in riferimento all'art, 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze